Riceviamo dall’avv. Arrigo Bergonzini e pubblichiamo
In questi giorni si è manifestato, anche sotto il profilo mediatico, un interesse particolare per la questione del mancato esercizio da parte del Comune del diritto di prelazione all’acquisto di alcuni immobili di via dei Granari facenti parte del complesso architettonico denominato Ospedale e Granaio di Santo Spirito.
Da una parte è stata stigmatizzata la mancata valorizzazione delle peculiarità storicoculturali degli immobili in questione, che, se opportunamente considerate, avrebbero potuto determinare almeno un tentativo di acquisizione al patrimonio comunale. Dall’altra è stata giudicata quanto meno inopportuna e politicamente inaccettabile la presa di posizione di alcuni Consiglieri comunali, che avrebbero qualificato le iniziative del Comitato civico di natura strumentale, inadeguata e proceduralmente discutibile. Nel merito, comunque, la questione è assolutamente rilevante e merita tutto l’interesse necessario, che mi induce ad affrontare altre tematiche, connesse ma diverse da quelle oggetto della polemica attuale, ancorché pienamente giustificata dall’importanza dell’argomento.
Prima di ogni altra considerazione, però, deve evidenziarsi come la questione presenti alcuni aspetti surreali dal punto di vista storico ed amministrativo. Parte dei beni in questione, come altri appartenenti al patrimonio del Pio Istituto Santo Spirito facevano riferimento gestionale agli Enti Ospedalieri, che sono stati definitivamente soppressi a seguito della riforma sanitaria di cui alla Legge n. 833/1978. Questo è avvenuto con il passaggio dal sistema mutualistico all’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. I più anziani ricordano la nascita della USL VT/2 per la gestione delle prestazioni sanitarie nel nostro comparto territoriale.
Ai sensi dell’art. 65 della legge n. 833/78 tutti i beni ex Santo Spirito vennero affidati alle USL e ad ai Comuni dove erano ubicati. Tali beni (fabbricati, terreni – Farnesiana ed altri siti) sono stati gestiti dal Comune di Tarquinia per fini pubblici, valorizzati con investimenti specifici e comunque sempre messi al servizio della comunità locale. Con la riforma del 1992 fu stabilito, fra l’altro, un piano di dismissione del patrimonio immobiliare e furono date facoltà alle Regioni anche di monetizzare i beni eventualmente inutili per la sostenibilità delle spese relative alla gestione sanitaria. La Regione Lazio ha esercitato diffusamente tali facoltà, indipendentemente dal “colore” politico delle varie amministrazioni.
In tale ambito e secondo tale indirizzo gestionale sembra sia stata disposta una sorta di sdemanializzazione, fra l’altro, anche dei beni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito di Tarquinia ai fini di una eventuale alienazione e monetizzazione nel senso suddetto. L’aspetto surreale della vicenda, quindi, sta nel fatto che il Comune di Tarquinia debba essere costretto ad acquistare beni, che erano precedentemente nella sua disponibilità e potestà amministrativa, sui quali aveva investito a vantaggio della collettiva e che l’attuale Gestore Istituzionale intende (legittimamente) vendere per fare “cassa”, eventualmente anche a spese del Comune con l’esercizio del diritto di prelazione. Questo per favorire la permanenza della proprietà immobiliare, artisticamente e storicamente qualificata, nel patrimonio pubblico, del quale già faceva parte.
Era sufficiente, quindi, che la Regione non avesse disposto la vendita e tutto rimaneva nel patrimonio pubblico, eventualmente delegando il Comune per la manutenzione e le spese necessarie, anche nell’ambito dell’accordo programmatico di collaborazione istituzionale di cui alla Deliberazione G.C. n. 167/2025.
La cosa più complicata, comunque, sembra essere quella di stabilire la legittimità della vendita stessa, che potrebbe comportare alcune difficoltà interpretative della normativa di riferimento.
Andiamo con ordine per essere più chiari possibile:
- il complesso immobiliare dell’Ospedale e Granaio di Santo Spirito era stato oggetto di uno specifico provvedimento di tutela diretta ex art. 10 comma 1 e comma 3 lett. a) D. L.vo n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).
- l’art. 10 comma 1 stabilisce che sono beni culturali le cose immobili appartenenti allo Stato alle regioni agli enti pubblici territoriali … che presentano interesse storico, artistico, archeologico …
- la valenza culturale è in sé per la semplice appartenenza pubblica, mente necessita di particolare dichiarazione ex art. 13 del Codice quando gli stessi beni appartengano al privato o a soggetti diversi di cui al comma 1 (art. 10 comma 3 lett. a).
- nel caso specifico del Granaio di Santo Spirito non solo questo era di proprietà della Regione e come tale tutelato ai sensi del comma 1, ma sembra che fosse stato oggetto di specifico provvedimento (febbraio 2022) di tutela diretta anche ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a), assolutamente condivisibile e compiutamente motivato nella relazione storico-artistica allegata con varia bibliografia di riferimento.
Fermo quanto sopra, l’art. 53 del D. L.vo n. 42/2004 stabilisce che i beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni … che rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 822 C.C. costituiscono il demanio culturale e non possono essere alienati … se non nei limiti e con e con le modalità previste dal Codice. Il successivo art. 54 del Codice Beni Culturali stabilisce al comma 1 che sono inalienabili, fra l’altro, i beni del demanio culturale compresi gli immobili di cui all’art. 10 comma 3 lett. d) e non anche quelli di cui alla lett. c), che riguarda il tipo di vincolo apposto sugli immobili che ci interessano. Lo stesso art. 54 al comma 3 stabilisce che i beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere comunque oggetto di trasferimento tra lo Stato, le Regioni e gli altri Enti territoriali …. Il successivo art. 55 del Codice stabilisce infine che i beni culturali, non rientranti tra quelli di cui all’art. 54 comma 1 (dove non sono ricompresi quelli di cui all’art. 10 lett. c), non possono essere alienati senza l’autorizzazione ministeriale se appartenenti al
Demanio Culturale.
La domanda è:
- il divieto di alienazione di cui all’art. 53 è insuperabile in caso di appartenenza pubblica del Bene Culturale, che non potrebbe come tale non essere considerato di natura demaniale (non patrimoniale disponibile)?
- il comma 3 lett. d) dell’art. 54 stabilisce l’inalienabilità assoluta riferita ai beni culturali dei privati, in quanto la proprietà pubblica dei beni culturali è già regolata dal precedente art. 53?
Se a qualcuno non è già venuto il “mal di testa”, suggerisco (per ora) di procedere a una lettura sistematica delle norme citate, da cui dovrebbe ipotizzarsi che la Regione possa aver posto in essere un procedimento preventivo di sdemanializzazione dei beni in questione, così da non farli rientrare nelle tipologie dell’art. 822 C.C., superando il vincolo di inalienabilità assoluta, salvo poi chiedere l’autorizzazione ministeriale alla vendita a terzi privati e non ad altro Ente territoriale e che tale autorizzazione sia intervenuta senza riserve. Tutto questo ritenendo superata la questione impeditiva riferita alla natura del Bene e all’appartenenza dello stesso ad un Soggetto Pubblico.
La cosa merita un approfondimento ed un chiarimento di carattere amministrativo e di natura interpretativa, che forse sarebbe stato opportuno richiedere in via formale da parte del Comune sia alla Regione Lazio che alla Soprintendenza. Questo prima di impegnare risorse economiche sottratte ad altri scopi, per perseguire tutele, che potevano e dovevano essere preventivamente assolte da altri Soggetti
Istituzionali deputati.
I chiarimenti potevano intervenire anche per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, che in altre occasioni ha sostenuto le tesi restrittive della Soprintendenza e del Ministero riguardo alla necessità di tutela ed inalienabilità dei beni pubblici, nel caso specifico appartenenti al Comune di Tarquinia.
I cittadini di Tarquinia devono sapere che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria meridionale (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio) dal 2010 ha impedito l’affrancazione dei terreni e delle quote “enfiteutiche” in loc. Monterozzi agli agricoltori del posto. Questo in riferimento al disposto degli art. 53 e 54 del D. L.vo n. 42/2004 (sopra descritti), in quanto i terreni soggetti a vincolo archeologico e appartenenti ad un Ente pubblico non erano suscettibili di alienazione.
Sul punto, anche in risposta alle contestazioni del Comune, che riteneva (legittimamente) l’affrancazione non un atto di alienazione vero e proprio ma un mero adempimento dell’obbligazione nascente dal secolare rapporto enfiteutico, è intervenuta l’Avvocatura di Stato con vari pareri comunque ostativi alla cessione definitiva dei terreni vincolati e come tali meritevoli di tutela pubblica. La questione rimane giuridicamente aperta e discutibile, comunque resta il fatto che i terreni dei Montarozzi, ancorché formalmente intestati al Comune, rimangono nella disponibilità esclusiva dei privati, che corrispondono solo una quota di affitto minima, senza alcuna utilità pubblica od economica per i cittadini di Tarquinia, che invece, si vedono privati della possibilità di fruizione di un bene pubblico molto più rilevante sotto vari profili come il Complesso Immobiliare di via dei Granari, non ultimo quello economico-turistico. La questione andava forse rilevata con più forza amministrativa nel rapporto istituzionale con la Regione Lazio e con gli Organi Ministeriali periferici addetti alla tutela dei Beni Culturali.
Certo di avervi annoiato debbo concludere per paradosso. Se avessi fatto parte dell’Amministrazione Comunale forse non avrei esercitato alcun diritto di prelazione, ma avrei impostato un contenzioso di natura politica, amministrativa ed infine anche legale per verificare la possibilità di impedire gli atti di
vendita nei confronti dei privati. Non saprei dire se questo sia ormai precluso da eventuali scadenze dei termini per l’impugnativa degli atti di riferimento, ma una richiesta formale di chiarimento ed una assunzione di responsabilità politico-amministrativa credo sia sempre possibile.
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