Riceviamo e pubblichiamo
In particolare il Ministero ha ritenuto applicabile ai benefici in questione la regola secondo la quale lo stato di disoccupazione non viene meno in caso di rioccupazioni di durata inferiore a sei mesi, per cui eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi svolti nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione – ad esempio brevi rapporti di lavoro a termine oppure prestazioni di lavoro occasionale retribuite coi voucher – non determinano più il venir meno dello stato di disoccupazione.
Le nuove domande di certificazione verranno esaminate alla luce del nuovo indirizzo interpretativo. Le domande che sono state respinte in ragione delle brevi rioccupazioni riscontrate nel periodo successivo al termine della prestazione di disoccupazione saranno riesaminate d’ufficio dalle sedi dell’Istituto.
Gli esiti delle rilavorazioni saranno comunicati secondo le consuete modalità. I riesami non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.