Il voto del 22-23 marzo sulla riforma Nordio sarà solo il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica. Un appuntamento che si inserisce in una tradizione di consultazioni popolari lunga ottant’anni, governata da regole precise e da una procedura deliberatamente complessa. Ripercorriamo il percorso storico e il meccanismo che regola le modifiche alla Carta.

Ottant’anni di referendum: i numeri della democrazia diretta italiana
Dal 1946 a oggi, l’Italia ha vissuto complessivamente 83 referendum nazionali. La stragrande maggioranza sono stati referendum abrogativi — quelli che chiedono agli elettori di cancellare una legge vigente — mentre solo una quota minima ha riguardato la revisione della Costituzione. È in questa categoria ristretta che si colloca il voto del prossimo fine settimana.
1946: il referendum che fondò la Repubblica
Il punto di partenza di qualsiasi racconto sulla democrazia diretta italiana è il 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica. Con un’affluenza straordinaria — l’89% degli aventi diritto — la scelta repubblicana prevalse con il 54,3% dei voti contro il 45,7% della monarchia. Non si trattava di un referendum ex art. 138 – la Costituzione, d’altronde, sarebbe stata scritta da lì a poco – ma di una consultazione istituzionale fondativa: il voto che diede forma alla Repubblica stessa.
1989: il caso unico del mandato costituente europeo
Un capitolo a sé stante è il 18 giugno 1989, giorno in cui gli italiani furono chiamati a esprimersi su un referendum di indirizzo politico, senza precedenti nella storia costituzionale del Paese. L’88% dei votanti approvò il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo. Un voto simbolico, ma significativo per misurare il livello di adesione popolare al progetto di integrazione europea in quella fase storica.
I quattro referendum costituzionali ex art. 138: storia e risultati
I referendum disciplinati dall’articolo 138 della Costituzione sono strumenti eccezionali, attivabili solo dopo che una legge di revisione costituzionale ha superato l’iter parlamentare senza raggiungere la maggioranza dei due terzi. A differenza dei referendum abrogativi, non prevedono alcun quorum: l’esito è valido qualunque sia l’affluenza, e conta solo la maggioranza dei voti validi espressi.
Fino al 2026 se ne sono svolti quattro, con esiti alterni.
7 ottobre 2001 — Riforma del Titolo V. La consultazione riguardava il trasferimento di maggiori competenze alle Regioni in materia di sanità, istruzione e governo del territorio. Passò con il 64% di Sì, nonostante un’affluenza molto bassa, ferma al 34%. La riforma, voluta dal centrosinistra, è ancora oggi al centro di un acceso dibattito sulla sua efficacia pratica.
25-26 giugno 2006 — La grande riforma bocciata. Il centrodestra propose una revisione profonda della Parte II della Costituzione: premierato rafforzato, Senato federale, devoluzione di competenze alle Regioni. Con un’affluenza del 52%, il No prevalse nettamente con il 61% dei voti. Una sconfitta che segnò politicamente il governo Berlusconi.
4 dicembre 2016 — La riforma Renzi-Boschi. Il tentativo più recente e mediatico di riforma costituzionale puntava al superamento del bicameralismo paritario e alla riduzione del numero dei parlamentari. L’affluenza fu alta — il 65% — e il No vinse con quasi il 59% dei voti. L’esito travolse politicamente il governo Renzi, che aveva legato le proprie sorti al risultato del voto.
20-21 settembre 2020 — Il taglio dei parlamentari. Unica riforma approvata nell’arco di vent’anni, ridusse il numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200. Vinse il Sì con il 70% dei voti e un’affluenza del 51%. Sostenuta inizialmente dal Movimento 5 Stelle e poi approvata con ampio consenso trasversale, è entrata in vigore con le elezioni politiche del 2022.
Come si cambia la Costituzione: la procedura dell’art. 138
Modificare la Carta costituzionale richiede un iter deliberatamente più lungo e complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie. Il meccanismo è disciplinato dall’articolo 138 e si articola in fasi distinte.
La doppia deliberazione. Camera e Senato devono approvare lo stesso testo due volte ciascuna. Tra la prima e la seconda votazione devono trascorrere almeno tre mesi, un periodo pensato per garantire una riflessione approfondita e non frettolosa.
Le due soglie nella seconda votazione. L’esito della seconda deliberazione parlamentare determina il percorso successivo. Se entrambe le Camere approvano il testo con la maggioranza dei due terzi dei componenti, la riforma è definitivamente approvata e viene promulgata dal Presidente della Repubblica senza necessità di referendum. Se si raggiunge solo la maggioranza assoluta — la metà più uno dei componenti — la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale a scopo notiziale, aprendo la finestra per la richiesta di referendum.
Chi può chiedere il referendum. Entro tre mesi dalla pubblicazione, possono richiedere la consultazione popolare: un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori oppure cinque Consigli regionali. Nel caso della riforma Nordio, la richiesta è stata avanzata dalle opposizioni parlamentari.
L’esito del voto. Se il referendum viene richiesto e si tiene, la riforma entra in vigore solo se ottiene la maggioranza dei voti validi espressi. In caso contrario, l’intera proposta decade. Non esistendo quorum, anche una bassissima affluenza non invalida il risultato: ciò che conta è esclusivamente la proporzione tra Sì e No tra chi è andato a votare.
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