di Fabrizio Ercolani
Una sanzione che si poteva facilmente prevedere in quanto in data 23 aprile 2012, è stata acquisita al protocollo comunale al n 10745, la relazione tecnica del responsabile del progetto, il quale precisa che in fase progettuale non è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica in quanto ritenuta non necessaria ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs.vo 42/2004. Dopo tale nota il Sindaco aveva dichiarato con nota prot. 10746 del 23 aprile 2012, che la pista ciclopedonale soggetta ad accertamento di compatibilità paesaggistica, insiste su proprietà comunale, ricadente alla partita speciale “Strade pubbliche” ai fogli catastali n.ri 134,135,136 e 147. Dopo questa precisazione sempre nella stessa data con nota 10749 del 23 aprile 2012, l’Ufficio Lavori pubblici ha chiesto alla Regione Lazio Assessorato Urbanistica e Casa, l’accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione del cordolo spartitraffico. Il 21/10/2013 la Regione Lazio ha comunicato la sanzione pecuniaria al responsabile del settore comunale interessato ma non come responsabile di settore ma in qualità di persona fisica. Il 23 gennaio 2014 la Regione Lazio, dopo le opportune correzioni, ha comunicato al Comune di Tarquinia l’importo di €. 2.000,00 quale sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 18 dicembre 2007 tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e l’amministrazione Regionale del Lazio, con riferimento al danno arrecato ed al profitto conseguito.