Il punto 7 dell’atto, inoltre, fa cadere ogni dubbio sulla possibile incompatibilità della Alessandrucci, nel giugno scorso candidata a sindaco della lista “Una primavera per Tarquinia”, chiarendo come come “i componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina”