INPS, ecco cosa dice la nuova normativa sulle prestazioni di lavoro occasionale

Riceviamo e pubblichiamo

La circolare n. 107 del 5 luglio 2017 fornisce indicazioni operative in merito alla disciplina delle prestazioni occasionali, introdotta dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.

La nuova normativa prevede che i datori di lavoro (utilizzatori) possano acquisire prestazioni di lavoro occasionale secondo due diversi forme contrattuali:

  • il Libretto Famiglia (per le persone fisiche non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione)
  • il Contratto di prestazione occasionale (per gli altri datori di lavoro: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche amministrazioni).

La gestione dei flussi informativi e finanziari delle prestazioni di lavoro occasionali (versamenti del datore di lavoro ed erogazione del compenso al lavoratore) è affidata all’INPS.

Le due forme contrattuali si differenziano essenzialmente in relazione ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione, nonché al regime dei compensi e delle contribuzioni obbligatorie.

In entrambi i casi sono previsti:

  • la registrazione del datore di lavoro e del lavoratore (prestatore) attraverso piattaforma informatica gestita dall’INPS, che può essere effettuata anche tramite il contact center dell’Istituto;
  • versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso il mod. F24 ovvero strumenti di pagamento elettronici;
  • inserimento in procedura, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di lavoro occasionale;
  • pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

La norma prevede stringenti limiti economici per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro occasionali, riferite all’anno civile:

  1. a) per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. b) per ciascun lavoratore, con riferimento ad ogni datore di lavoro, sono consentiti compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
  3. c) per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.

Per poter utilizzare il Contratto di prestazioni di lavoro occasionale e il Libretto famiglia è necessario che il datore di lavoro abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio virtuale (tramite F24 o strumenti di pagamento elettronici), che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.

L’Istituto, il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga al lavoratore i compensi pattuiti sulla base della modalità prescelta: accredito in conto corrente o su carta di credito dotata di Iban o, infine, bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio di Poste Italiane Spa.

La circolare fornisce le necessarie indicazioni operative per consentire ai soggetti interessati di accedere alle prestazioni del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale, sia in qualità di lavoratori che di datori di lavoro. In particolare, per il Contratto di Prestazione Occasionale, la circolare fornisce i dettagli del regime generale e dei particolari regimi previsti per le Pubbliche Amministrazioni e per l’agricoltura.

A partire dal 10 luglio 2017 datori di lavoro e lavoratori dovranno preventivamente registrarsi al seguente servizio: www.inps.it/Prestazioni Occasionali, direttamente tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS.