Lazio, cambiano modalità di definizione dei casi positivi e criteri di fine isolamento: da ieri è valido anche il test antigenico rapido

Da ieri nella Regione Lazio il test antigenico rapido, secondo le caratteristiche dettate dal Ministero della Salute, è valido sia per accertare la positività che per certificare il termine del contagio. Il test molecolare è necessario solo su richiesta del medico.

La nuova ordinanza della Regione Lazio per le modalità di definizione dei casi positivi, le modalità di tracciamento e i criteri di fine isolamento e quarantena pubblicata ieri stabilisce che per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 un test antigenico positivo non necessita più, come in precedenza, di conferma con test RT-PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID 19 (Circolare del Ministero della Salute 11.08.2021) e conseguente disposizione di isolamento; un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà, invece, di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica RT-PCR (molecolare), esclusivamente sulla base della valutazione clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso.

Inoltre, il test antigenico potrà essere utilizzato per la valutazione del termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia, e per l’utilizzo del test antigenico nei soggetti contatti dei casi positivi per la valutazione del termine della quarantena ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia.

Ciò detto, tutti i soggetti autorizzati alla esecuzione di test antigenici (es. Farmacie, Laboratori) dovranno garantire, anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, l’inserimento dei dati relativi ai test antigenici rapidi nei sistemi informatici regionali, al fine di permettere la tempestiva presa in carico dei casi positivi.