Scommesse irregolari: i controlli della Guardia di Finanza di Tarquinia portano alla scoperta dell’evasione di imposta per scommesse irregolari

Riceviamo dalla Guardia di Finanza e pubblichiamo

Nell’ambito dell’attività di controllo economico-finanziario del territorio, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, hanno eseguito una mirata attività di controllo a contrasto al fenomeno del gioco illegale nei confronti di un “centro scommesse” operante per conto di un bookmaker estero.

Sulle scommesse vige un regime di imposizione speciale che prevede una imposta (c.d. UNICA) che si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite restituite ai giocatori con un’aliquota che varia in base alla tipologia di evento scommesso (sportivo o simulato) oppure del canale utilizzato per la giocata (a distanza ovvero fisica).

L’imposta viene versata dal soggetto munito di concessione da parte dello Stato ma è tenuto al pagamento della stessa qualunque soggetto gestisca, anche in assenza di concessione, concorsi, pronostici o scommesse per conto proprio o di terzi.

L’attività di controllo svolta dai militari della Compagnia di Tarquinia ha permesso di accertare che una società operante nel territorio di competenza ha accettato fisicamente scommesse su eventi sportivi e su eventi simulati per più di duecentomila euro, nel solo anno 2022, per conto di un bookmaker dell’U.E. – non autorizzato alla raccolta fisica – che non ha versato le imposte dovute.

L’ammontare delle scommesse giocate e delle vincite pagate sono state segnalate all’Ufficio dei Monopoli competente per la quantificazione dell’imposta dovuta e l’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento.

A carico del rappresentante legale della società venivano a palesarsi gravi indizi di reità in quanto l’attività di raccolta delle scommesse veniva esercitata senza il possesso della prescritta licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. rendendo così configurabili le ipotesi di reato previste e punite dagli artt. 4 comma 1, 4 bis, 4 ter della Legge 401/89 e art. 650 C.P. per le quali è stato deferito alla Autorità Giudiziaria competente.

La responsabilità dell’indagato, tuttavia, sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile. Nei confronti dello stesso vige, infatti, la presunzione di innocenza che l’articolo 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva.

I controlli nel settore proseguiranno senza soluzione di continuità nel contesto del presidio economico – finanziario assicurato dalla Guardia di Finanza a tutela del gioco offerto sotto ogni forma e delle imprese che rispettano la legalità.