Inps: sgravio contributivo per i contratti aziendali che prevedono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori

Riceviamo e pubblichiamo

Con la circolare n. 163 del 3 novembre 2017 l’Inps fornisce istruzioni sulle modalità di accesso allo sgravio contributivo previsto dal Decreto Interministeriale del 12 settembre 2017, attuativo dell’art. 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

Lo sgravio è riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali.

Gli istituti di conciliazione previsti nel contratto aziendale devono essere minimo due tra quelli elencati nel decreto e almeno uno deve rientrare nell’area di intervento genitorialità o nell’area di intervento flessibilità organizzativa.

Il contratto aziendale deve riguardare almeno il settanta per cento dei dipendenti.

I contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

Misura e calcolo dello sgravio

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari ad euro 55 milioni per l’anno 2017 e ad euro 54 milioni per l’anno 2018.

Lo sgravio consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale.

Nel dettaglio, il beneficio attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in due quote:

  • Quota A: ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi;
  • Quota B: ottenuta ripartendo l’80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell’anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro.

Il calcolo del beneficio è operato dall’INPS. La determinazione della quota B verrà effettuata sulla base dei dati (forza aziendale, retribuzione imponibile) risultanti dalle denunce contributive (UniEmens e DMAg) regolarmente presentate e acquisite alla data dell’operazione di calcolo.

Modalità di accesso

 L’erogazione delle risorse è articolata in due distinte fasi: una prima fase riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; una seconda fase riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018. Ogni azienda può fruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018, a valere sullo stanziamento del 2017 oppure su quello del 2018.

Con l’emanazione della circolare n. 163 del 3 novembre 2017 si dà avvio alla prima fase, a valere sulle risorse 2017. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2017.

 I datori di lavoro devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’INPS avvalendosi del modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.

L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

La fruizione dello sgravio è subordinata al possesso della regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.