Tarquinia, l’ordinanza che disciplina la Fase 2: dal 4 maggio riaperti il litorale e i parchi, consentite le attività sportive svolte individualmente

Riapertura al transito veicolare e pedonale degli ingressi ai comprensori di Sant’Agostino, San Giorgio, Tarquinia Lido, Strada Mandrione delle Saline, Marina Velka Pian di Spille e Voltone, Località Spinicci, riapertura delle aree cani, dei parchi, giardini pubblici e pinete nel rispetto del divieto di assembramento (e con il divieto di utilizzo dei giochi per bambini installati all’interno), possibilità consentita su tutto il territorio comunale di esercitare la pratica di attività sportive ed attività motorie all’aperto in luoghi pubblici, svolte individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza (ma con divieto di svolgere attività ludiche o ricreative all’aperto), possibilità di praticare sport acquatici e pesca sull’arenile pubblico e nello specchio acqueo antistante (stante il rispetto delle distanze e con operazioni di preparazione che dovranno avvenire al di fuori dell’arenile). Sono questi i punti chiave dell’ordinanza sindacale datata ad oggi, 2 maggio 2020, con cui il Comune di Tarquinia si avvia alla cosiddetta Fase 2, revocando quindi i provvedimenti presi nella fase più dura dell’emergenza sanitaria da covid-19.

L’ordinanza entra in vigore dalla mezzanotte del 4 maggio 2020 e specifica, ad ogni modo, che restano in vigore le misure restrittive e di controllo specificate dal decreto governativo. Innanzitutto, quindi, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus, ovvero per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena a seguito di contatto stretto con un “caso accertato” di positività al virus. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), dopo aver contattato il proprio medico curante, devono rimanere nel proprio domicilio ed escludere in maniera categorica ogni tipo di contatto sociale. E resta fermo i divieto per ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Coloro che si spostano dall’abitazione di residenza/domicilio dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall’abitazione.

È fatto, inoltre, obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.