Elezioni Amministrative 2017: come si vota? Dal voto disgiunto alla doppia preferenza

Saranno circa dieci milioni gli italiani chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. Domenica 11 giugno si vota per rinnovare sindaci e consigli in 1005 comuni, nelle regioni a statuto ordinario e anche in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. Riflettori accesi sui risultati dei 4 capoluoghi di regione: Palermo, Genova, Catanzaro e L’Aquila. Come noto, si vota anche per rinnovare i consigli comunali di Tarquinia e Montalto di Castro.

Come si vota

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. I cittadini dovranno presentare un documento di identità e la loro tessera elettorale con ancora spazi liberi per l’apposizione del timbro di voto. Possono esprimere la loro preferenza i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18esimo anno di età entro il giorno fissato per le elezioni. Gli italiani residenti all’estero possono votare solo rientrando nel Paese. Per questo tipo di votazioni non è infatti previsto il voto per corrispondenza all’estero.

Comuni sotto i 15 mila abitanti

Ogni candidato sindaco è associato ad una sola lista di candidati al consiglio comunale. Sulla scheda sono stampati i nomi e cognomi dei candidati alla carica di sindaco, a fianco dei quali sono riportati i contrassegni dell’unica lista con cui il candidato è collegato.

Il voto si esprime in uno dei seguenti modi:

–    tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
–    tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
–    tracciando un segno di voto solo sul contrassegno di lista; il voto è ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Si può inoltre scrivere il cognome (o – in caso di omonimia – il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) di un candidato al consiglio comunale, a patto che sia candidato per la lista votata.

Nei comuni con popolazione sotto i 5 mila abitanti, la preferenza può essere data ad un solo candidato al consiglio comunale; tra i 5 mila e i 15 mila abitanti, si possono esprimere due preferenze ma devono essere di candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza è annullata.

Il ballottaggio è previsto soltanto se i primi due candidati ottengono esattamente lo stesso numero di voti, altrimenti viene subito eletto sindaco chi ha ottenuto più voti degli altri.

Comuni sopra i 15 mila abitanti

I candidati a sindaco possono essere associati a più di una lista, in un unico rettangolo.

Il voto si esprime in uno dei seguenti modi:

–    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
–    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (“voto disgiunto”);
–    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
–    per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

Si può inoltre scrivere il cognome (o – in caso di ominimia – il cognome e nome e, ove occora, data e luogo di nascita) di un candidato al consiglio comunale, oppure di due candidati della stessa lista, purché di sesso diverso (altrimenti la seconda preferenza viene annullata). Se la preferenza viene scritta senza tracciare alcuna croce, il voto è valido anche per la lista del candidato (o dei due candidati) e per il candidato sindaco collegato.

Se nessun candidato sindaco supera il 50% dei voti espressi al primo turno, si procede con il turno di ballottaggio tra i due candidati a sindaco più votati.

Fonte: milanotoday.it